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Sez. U, Sentenza n. 10073 del 09/05/2011 (Rv. 616877 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Forme - Principio della c.d. apparenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616877-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nelle forme del codice di rito civile, invece che nelle forme previste dal codice di rito penale, se il provvedimento impugnato faccia espresso richiamo, quale disciplina applicabile nella specie, al d.lgs. n. 109 del 2000, e ciò in ragione del principio della cosiddetta apparenza, in virtù del quale il mezzo di impugnazione va individuato con riguardo alla qualificazione attribuita al provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, a prescindere dall'esattezza di tale qualificazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)