Sez. U, Sentenza n. 3169 del 05/04/1996 (Rv. 496814 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - FERROVIE E TRANVIE IN CONCESSIONE | Trasferimento dell'agente - Natura disciplinare - Esclusione - Conseguenze - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - FERROVIE E TRANVIE IN CONCESSIONE
La giurisdizione sulle controversie relative al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, attribuita in via generale all'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell'art. 10 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 (nel testo sostituito dalla legge 24 luglio 1957 n. 633), subisce deroga in favore di quella del giudice amministrativo nella sola ipotesi di impugnazione di provvedimenti disciplinari (art. 58, allegato A) al citato R.D. n. 148 del 1931) che sono quelli tassativamente indicati all'art. 37 dello stesso R.D.; ne consegue che la controversia concernente il trasferimento del dipendente da un ufficio all'altro, non rientrando fra i provvedimenti disciplinari, appartiene alla cognizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 58 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)