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Sez. U, Sentenza n. 374 del 17/01/1994 (Rv. 485006 - 01)

Giurisdizione civile - GIurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Ferrovie e tranvie in concessione | Controversie relative ad impugnazione di provvedimenti disciplinari - Giurisdizione del giudice amministrativo - Estensione alla negazione da parte dell'azienda datrice di lavoro dell'utilizzabilità del periodo di assenza per malattia ai fini degli scatti di anzianità e della copertura contributiva e previdenziale - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485006-01

Giurisdizione civile - GIurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Ferrovie e tranvie in concessione

La giurisdizione sulle controversie relative ai rapporti di lavoro degli autoferrotranvieri, attribuita in via generale all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 10 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 (nel testo sostituito dalla legge 24 luglio 1957 n. 633), subisce deroga, in favore di quella del giudice amministrativo, nella sola ipotesi di impugnazione di provvedimenti disciplinari (art. 58 all. A al R.D. citato), restando peraltro escluso che, ai fini del correlativo riconoscimento della giurisdizione amministrativa, possa considerarsi sanzione disciplinare, ai sensi dell'art. 43 dello stesso all. A (relativo alla "proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga"), la negazione, da parte dell'azienda datrice di lavoro, dell'utilizzabilità di un periodo di assenza per malattia ai fini della maturazione di aumenti (o scatti) periodici ed ai fini della copertura contributiva e previdenziale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 43, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 58 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)