Sez. 1, Sentenza n. 4716 del 08/11/2013 Cc. (dep. 31/01/2014) Rv. 258228 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - PRINCIPI GENERALI | Adeguamento delle disposizioni processuali alla personalità e alle esigenze educative del minore - Riconoscimento della continuazione tra reati commessi dal minore - Rilevanza dello "stile di vita" - Limiti.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - PRINCIPI GENERALI
In tema di riconoscimento della continuazione tra reati commessi da soggetto minorenne, l'art. 1, comma primo, d.P.R. n. 448 del 1998, che prevede l'adeguamento degli istituti processuali alla personalità ed alle esigenze educative del minore, può operare sul piano della prova del disegno criminoso unificante, nel senso che mentre lo "stile di vita" ha normalmente un valore sintomatico non elevato e di contorno, perché non consente di distinguere tra la mera ripetizione o abitualità di certi comportamenti e la loro anticipata programmazione, nel caso del minore, invece, in considerazione della particolare intensità dell'adesione a scelte di vita condizionate dall'ambiente, dal carattere e dall'immaturità del soggetto, queste scelte possono assumere un elevato significato indicativo anche circa la programmazione anticipata di singole condotte, specie in presenza di altri elementi sintomatici come la medesima tipologia dei reati commessi e la loro prossimità temporale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)