Sez. 1, Sentenza n. 4632 del 30/09/1998 Cc. (dep. 14/10/1998) Rv. 212122 - 01
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE | Commissione di piu reati come estrinsecazione della personalità del minore, c.d. stile di vita - Configurabilità della continuazione - Esclusione - Apprezzabilità ai fini della prova della sussistenza dell'unicità del disegno criminoso - Maggiore che nel caso di soggetti adulti - Ragioni.
REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE
In tema di continuazione, lo "stile di vita" adottato dal soggetto non è di per sè sufficiente ad integrare l'unicità del disegno criminoso, neanche con riferimento all'imputato minorenne per il quale non è prevista alcuna diversa o più ampia configurazione dell'istituto. La disposizione dell'art. 1, comma 1, ult. per. d.p.r. 22.9.1998, n. 448 prevede infatti soltanto l'adeguamento alla personalità ed alle esigenze educative del minore degli istituti processuali e può pertanto operare sul piano della prova del disegno criminoso unificante, nel senso che mentre lo "stile di vita" ha normalmente un valore sintomatico non elevato e di contorno, perché non consente di distinguere tra la mera ripetizione o abitualità di certi comportamenti e la loro anticipata programmazione, nel caso del minore, invece, in considerazione della particolare intensità dell'adesione a scelte di vita condizionate dall'ambiente, dal carattere e dall'immaturità del soggetto, queste scelte possono assumere un elevato significato indicativo anche circa la programmazione anticipata di singole condotte, specie in presenza di altri elementi sintomatici quali la medesima tipologia dei reati commessi e la loro prossimità temporale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)