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Sez. 2, Sentenza n. 4702 del 12/05/1999 (Rv. 526237 - 01)

POSSESSO - ELEMENTI COSTITUTIVI - "ANIMUS POSSIDENDI" (ELEMENTO PSICOLOGICO) - IN GENERE | Erronea supposizione del possessore circa la natura demaniale del bene, e la conseguente sua inusucapibilità - Rilevanza ostativa ai fini dell'usucapione - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526237-01

POSSESSO - ELEMENTI COSTITUTIVI - "ANIMUS POSSIDENDI" (ELEMENTO PSICOLOGICO) - IN GENERE

In tema di "possesso", l'"animus possidendi" - da presumersi "iuris Tantum" in presenza del "corpus possessionis" - consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sè spettante, indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto. Da ciò discende, ai fini dell'usucapione, l'assoluta irrilevanza - una volta accertati l'appartenenza del fondo a privati e il possesso "corpore et animo" - del fatto per cui, in concreto, il "possessore" possa aver erroneamente ritenuto di proprietà demaniale il bene, e conseguentemente di non poterlo usucapire.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)