Sez. 2, Sentenza n. 4702 del 12/05/1999 (Rv. 526237 - 01)
POSSESSO - ELEMENTI COSTITUTIVI - "ANIMUS POSSIDENDI" (ELEMENTO PSICOLOGICO) - IN GENERE | Erronea supposizione del possessore circa la natura demaniale del bene, e la conseguente sua inusucapibilità - Rilevanza ostativa ai fini dell'usucapione - Esclusione.
POSSESSO - ELEMENTI COSTITUTIVI - "ANIMUS POSSIDENDI" (ELEMENTO PSICOLOGICO) - IN GENERE
In tema di "possesso", l'"animus possidendi" - da presumersi "iuris Tantum" in presenza del "corpus possessionis" - consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria o di esercitare il diritto come a sè spettante, indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui e del regime giuridico del bene su cui si esercita il potere di fatto. Da ciò discende, ai fini dell'usucapione, l'assoluta irrilevanza - una volta accertati l'appartenenza del fondo a privati e il possesso "corpore et animo" - del fatto per cui, in concreto, il "possessore" possa aver erroneamente ritenuto di proprietà demaniale il bene, e conseguentemente di non poterlo usucapire.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)