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Sez. L, Sentenza n. 5412 del 06/10/1988 (Rv. 460037 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - PER FATTI COSTITUENTI REATO COMMESSI DAI DIPENDENTI - AMBITO.*
Stato
decisa il 1988-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460037-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - PER FATTI COSTITUENTI REATO COMMESSI DAI DIPENDENTI - AMBITO.*

Con riguardo all'Azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro dell'infortunato (ex art. 10 e 11 d.P.R. n. 1124 del 1965), dopo la sentenza n. 22 del 1967 della Corte costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 10, terzo comma, cit. Nella parte in cui limitava la responsabilità civile del datore di lavoro, derivante da reato, alla sola ipotesi in cui questo fosse stato commesso dagli incaricati o dai preposti alla direzione e alla sorveglianza dei lavori, e non anche dagli altri dipendenti, la responsabilità civile indiretta del datore di lavoro si estende a tutti gli infortuni derivanti da fatti costituenti reato commessi indistintamente da chiunque dei suoi dipendenti, del cui operato egli debba rispondere secondo le norme del codice civile. (V 2635/87, mass n 451744; (V 2740/87, mass n 451850).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)