diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2740 del 18/03/1987 (Rv. 451850 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - RIVALSA DELL'INAIL - GIUDIZIO CIVILE DI DANNO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER INFORTUNIO DOVUTO A FATTO DI UN DIPENDENTE - ARTT. 10 E 11 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CONSEGUENZE - AZIONE DI REGRESSO DELL'INAIL - AUTONOMO VAGLIO CRITICO DELLE PROVE RACCOLTE NEL PROCESSO PENALE - POTERE DEL GIUDICE CIVILE - FUNZIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451850-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - RIVALSA DELL'INAIL - GIUDIZIO CIVILE DI DANNO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER INFORTUNIO DOVUTO A FATTO DI UN DIPENDENTE - ARTT. 10 E 11 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CONSEGUENZE - AZIONE DI REGRESSO DELL'INAIL - AUTONOMO VAGLIO CRITICO DELLE PROVE RACCOLTE NEL PROCESSO PENALE - POTERE DEL GIUDICE CIVILE - FUNZIONE.*

L'illegittimità costituzionale (pronunciata con sentenza n. 102 del 1981) del combinato disposto degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui stabilisce che, nel giudizio civile di danno a carico del datore di lavoro per un infortunio di cui sia civilmente responsabile per fatto di un proprio dipendente, l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti del datore di lavoro rimasto ad esso estraneo perché non posto in condizione di intervenire, non impedisce al giudice civile, adito dall'i.N.A.I.L. nell'Esercizio dell'Azione di regresso, di utilizzare, sottoponendoli ad un autonomo vaglio critico, gli elementi probatori raccolti nel processo penale, per trarne conseguenze sia nei confronti del dipendente prosciolto per una causa estintiva del reato sia nei confronti del datore di lavoro rimasto estraneo a tale processo ed a seconda della condotta delle parti del giudizio civile, anche a far ritenere superfluo lo svolgimento di un'ulteriore attività istruttoria. (V 3327/85, mass n 441000; (V 3981/84, mass n 435954).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)