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Sez. L, Sentenza n. 11757 del 20/11/1998 (Rv. 520908 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità ordinaria per l'anno 1988 - Presupposto della prestazione di almeno settantotto giorni di attività lavorativa - Giornate di ferie, riposo retribuito, malattia e si servizio presso i seggi elettorali - Computabilità - Fattispecie relativa a indennità di disoccupazione per l'anno 1991 in relazione alle successive modificazioni e integrazioni del D.L. n. 86/1988.
Stato
decisa il 1998-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520908-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 7, comma terzo, D.L. 21 marzo 1988 n. 86 (convertito, con modifiche, dalla legge 20 maggio 1988 n. 160), che (per l'anno 1988) estende il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione ai lavoratori che abbiano prestato, nell'anno 1987, "almeno settantotto giorni di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria", deve tenersi conto non solo delle giornate di effettivo lavoro ma anche di quelle (non lavorate) facenti parte di un periodo lavorativo per le quali sussista l'obbligo di contribuzione, come le giornate di ferie o riposo retribuito e malattia e quelle in cui è stato prestato servizio presso i seggi elettorali. (Fattispecie relativa a indennità di disoccupazione per l'anno 1991, in relazione alle successive modificazioni ed integrazioni della normativa di cui al principio).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Legge 21/03/1990 num. 53 art. 11, Legge 01/06/1991 num. 169 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)