Sez. L, Sentenza n. 4676 del 13/05/1994 (Rv. 486596 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - In genere | Requisito contributivo per il diritto all'indennità ordinaria ex art. 7 D.L. n. 88 del 1988 - Giornate effettivamente lavorate - Rilevanza - Giornate di ferie e di riposo retribuito interne al periodo considerato - Inclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - In genere
Ai sensi dell'art. 7, terzo comma, D.L. 21 marzo 1988 n. 86 (convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988 n. 160) devono essere considerate utili, ai fini del requisito contributivo ivi previsto per l'acquisizione del diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione (settantotto giornate di attività lavorativa prestata nel 1987, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria) non solo le giornate effettivamente lavorate ma anche quelle comunque interne ad un periodo considerato come lavorativo e per le quali sussista obbligo di contribuzione, e quindi anche le giornate di ferie o di riposo retribuito.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)