diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6762 del 26/07/1996 (Rv. 498789 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità ordinaria per l'anno 1988 - Presupposto della prestazione di almeno settantotto giorni di attività lavorativa - Giornate di ferie o riposo retribuito e malattia - Computabilità.
Stato
decisa il 1996-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498789-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del D.L. 21 marzo 1988 n. 86 (convertito, con modifiche, dalla legge 20 maggio 1988 n. 160), che (per l'anno 1988) estende il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione ai lavoratori che abbiano prestato, nell'anno 1987, "almeno settantotto giorni di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria", deve tenersi conto non solo delle giornate di effettivo lavoro ma anche di quelle (non lavorate) facenti parte di un periodo lavorativo per le quali sussista l'obbligo di contribuzione, come le giornate di ferie o riposo retribuito e malattia.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)