Sez. 3, Sentenza n. 1166 del 02/12/2015 Cc. (dep. 14/01/2016) Rv. 266177 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, lettera c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 2015 - Valutazione congiunta delle modalità del fatto e della personalità dell'indagato - Necessità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
Ai fini dell'individuazione dell'esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, di cui all'art. 274, lettera c), cod. proc. pen., come modificato dalla Legge n. 47 del 2015, la pericolosità sociale dell'indagato è desunta congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità. (Nella fattispecie, la Corte ha affermato che costituisce concreto e specifico elemento fattuale, idoneo a comprovare il pericolo di recidivanza, la circostanza che l'autore del fatto abbia dotato l'autovettura utilizzata per il trasporto di stupefacente di una telecamera che consente il monitoraggio dell'ambiente esterno, benché momentaneamente disattivata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Legge 16/04/2015 num. 47 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)