Sez. 1, Sentenza n. 8534 del 09/01/2013 Cc. (dep. 21/02/2013) Rv. 254928 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Esigenza cautelare di cui all'art. 274, lettera c), cod. proc. pen. - Modalità del fatto - Valutazione in funzione di accertartamento sia della gravità del fatto che della personalità dell'indagato - Legittimità.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
Ai fini dell'individuazione dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lettera c), cod. proc. pen., il giudice può porre a base della valutazione della personalità dell'indagato le stesse modalità del fatto commesso da cui ha dedotto anche la gravità del medesimo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)