diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 541 del 21/01/1987 (Rv. 450272 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CARCERAZIONE PREVENTIVA PER UN FATTO ESTRANEO AL RAPPORTO DI LAVORO OVVERO PER UN FATTO COMMESSO AI DANNI DEL DATORE DI LAVORO - ACCERTAMENTO DELL'INTERESSE DI QUEST'ULTIMO ALLA RISOLUZIONE O ALLA PROSECUZIONE - NECESSITÀ DELLA PRIMA IPOTESI - NELLA SECONDA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450272-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CARCERAZIONE PREVENTIVA PER UN FATTO ESTRANEO AL RAPPORTO DI LAVORO OVVERO PER UN FATTO COMMESSO AI DANNI DEL DATORE DI LAVORO - ACCERTAMENTO DELL'INTERESSE DI QUEST'ULTIMO ALLA RISOLUZIONE O ALLA PROSECUZIONE - NECESSITÀ DELLA PRIMA IPOTESI - NELLA SECONDA - ESCLUSIONE.*

Nel caso in cui la carcerazione preventiva del lavoratore sia dovuta ad un fatto estraneo allo svolgimento del rapporto di lavoro il giudice deve accertare l'interesse del datore di lavoro alla risoluzione o alla prosecuzione del rapporto stesso con riguardo alle esigenze dell'impresa, alle mansioni del lavoratore ed alla prevedibile durata dell'assenza; un simile accertamento non è invece necessario nel caso in cui la detta carcerazione dipenda da un fatto commesso ai danni dello stesso datore di lavoro, in quanto tale fatto - che costituisce nel contempo violazione degli obblighi contrattuali e della legge penale - giustifica il recesso del datore di lavoro per il venir meno della fiducia necessaria per la prosecuzione del rapporto. (V 3407/85, mass n 441071; (V 4899/83, mass n 429740; (V 4916/82, mass n 422924).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)