Sez. L, Sentenza n. 3407 del 07/06/1985 (Rv. 441071 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CARCERAZIONE PREVENTIVA DEL LAVORATORE - PER FATTI ESTRANEI AI DOVERI VERSO IL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - CARCERAZIONE PREVENTIVA DEL LAVORATORE - PER FATTI ESTRANEI AI DOVERI VERSO IL DATORE DI LAVORO - SUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA - CONDIZIONI.*
La carcerazione preventiva del lavoratore, dovuta a fatti estranei ai doveri verso il datore di lavoro, non integra gli estremi dello inadempimento degli obblighi contrattuali inerenti al rapporto di lavoro subordinato, ma costituisce, invece, in applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni e contratti (art. 1256, 1258, 1463 e 1464 cod. civ.) un fatto oggettivo determinante una sopravvenuta impossibilità temporanea e parziale della prestazione di lavoro, in relazione alla quale la persistenza o meno, nel datore di lavoro, dell'interesse a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente detenuto deve essere valutata, dopo l'entrata in vigore della legge 15 luglio 1966 n. 604, esclusivamente con riferimento alla previsione della seconda parte dell'art. 3 di tale legge. Pertanto, il recesso del datore di lavoro può ritenersi obiettivamente giustificato solo quando risponda a ragioni inerente all'attività produttiva, alla organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa, dovendosi nella valutazione della legittimità di siffatto licenziamento accertare se la durata della assenza del lavoratore sia effettivamente sopportabile dall'azienda, tenuto conto, in particolare, delle dimensioni e dell'organizzazione di questa, delle mansioni affidate al lavoratore detenuto nonché della possibilità che le stesse mansioni siano espletate temporaneamente da altri dipendenti e prescindendo, invece, da ogni diverso interesse soggettivo del datore di lavoro, come dai motivi della carcerazione. (V 1965/85, mass n 439872; (V 4849/83, mass n 429740; (V 4916/82, mass n 422924; (V 6494/82, mass n 424120).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1258, Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)