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Sez. 5, Sentenza n. 413 del 10/01/2013 (Rv. 625138 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Proroga dell'agevolazione - Richiesta postuma di rimborso - Artt. 18 legge n. 675 del 1977 e 5 d.l. n. 23 del 1979 - Fatture di acquisto registrate nel periodo fra il 1° ottobre 1978 e il 31 dicembre 1978 - Inapplicabilità - Imponibile che non dà luogo a maggiorazione dell'IVA - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625138-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, il combinato disposto degli artt. 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675 e 5 d.l. 30 gennaio 1979, n. 23 non trova applicazione a fatture di acquisto registrate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1978 ed il 31 dicembre 1978 e, di conseguenza, l'imponibile di quelle fatture non dà luogo alla maggiorazione dell'IVA detraibile, prevista dal comma primo del suindicato art. 18.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/01/1979 num. 23 art. 5, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)