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Sez. 5, Sentenza n. 12041 del 25/05/2009 (Rv. 608472 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Maggiore detrazione IVA per investimenti nel Mezzogiorno - Mancata esposizione nelle dichiarazioni IVA periodiche ed in quella annuale - Conseguenze - Perdita del diritto al rimborso di somme non dovute - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608472-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE

In tema di agevolazioni fiscali, e con riferimento alla maggiore detrazione IVA prevista dall'art. 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675 e resa applicabile dall'art. 5 del d.l. 30 gennaio 1979, n. 23 anche agli immobili acquistati per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di stabilimenti industriali localizzati nel Mezzogiorno, la mancata esposizione della stessa nelle dichiarazioni IVA periodiche ed in quella annuale esclude il diritto di detrarre l'eccedenza nell'anno successivo, ai sensi dell'art. 30, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, oltre a quello di chiedere il rimborso, nelle ipotesi e nei limiti contemplati dai commi successivi dello stesso articolo, ma non implica che il contribuente, dopo aver versato (per ragioni cautelative o di altro genere) somme obiettivamente non dovute, perda il diritto di chiedere la ripetizione dell'indebito, entro i termini e salve le preclusioni di legge, in quanto la dichiarazione non assume valore confessorio e non costituisce fonte dell'obbligazione tributaria, mentre i rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente devono essere improntati a collaborazione e buona fede, secondo il principio consacrato nell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1977 num. 675 art. 18, Legge 29/03/1979 num. 91 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 23 art. 5, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)