Sez. L - , Sentenza n. 11559 del 11/05/2017 (Rv. 644236 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Ordinanza ingiunzione - Natura di atto di contestazione - Esclusione - Fondamento - Contestazione non immediata dell'infrazione – Obbligo di notifica agli interessati nel termine previsto art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 – Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
L’ordinanza ingiunzione non costituisce l’atto di contestazione, da parte della P.A., della violazione, ma l’atto conclusivo di un procedimento che, in base all’art. 14 della l. n. 689 del 1981, prevede la contestazione immediata o la sua notifica nei successivi novanta giorni, potendo il trasgressore, entro i successivi sessanta giorni, provvedere al pagamento di una somma in misura ridotta e, soltanto qualora ciò non avvenga, all’esito di una fase a contraddittorio scritto e, a richiesta, orale, l’autorità competente, ove non proceda ad archiviazione, emette l’ordinanza motivata di ingiunzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto tardiva la contestazione della violazione affermando che la notifica dell'ordinanza ingiunzione integrava atto di contestazione).
Riferimenti normativi: DPR 24/11/1981 num. 689 art. 14 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)