diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7681 del 02/04/2014 (Rv. 630503 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Contestazione non immediata dell'infrazione - Termine ex art. 14 legge n. 689 del 1981 - Decorrenza - Compimento dell'attività di verifica della violazione - Atti preliminari e attività di ponderazione e valutazione degli elementi acquisiti - Rilevanza.
Stato
decisa il 2014-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630503-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)