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Sez. 2, Ordinanza n. 19957 del 19/07/2024 (Rv. 671781-02)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Contestazione immediata - Omissione - Violazioni estranee alla circolazione stradale - Conseguenze - Estinzione dell'obbligazione sanzionatoria - Esclusione - Attenuazione del valore probatorio del verbale - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671781-02

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale, la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa né di estinzione dell'obbligazione di pagamento, né di nullità del procedimento sanzionatorio, purché la notificazione del verbale di accertamento della violazione sia comunque compiuta entro il termine prescritto, determinandosi, tuttavia, una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento in sede di opposizione giudiziale, potendo le sue risultanze probatorie essere sottoposte - se del caso - ad un sindacato più approfondito, stante l'impossibilità per l'interessato di far valere ragioni efficacemente deducibili solo al momento della constatazione dell'infrazione.

Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)