Sez. 2, Sentenza n. 4618 del 29/03/2002 (Rv. 553385 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Copia notificata del ricorso, recante in calce procura alla lite - Deposito effettuato dalla parte destinataria passiva del ricorso - Effetti - Idoneità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Il mero deposito della copia notificata del ricorso per cassazione, effettuato dalla parte nei cui confronti esso è diretto, recante in calce procura alla lite, non ha rilievo alcuno: né come controricorso, essendo del tutto difforme dal modello previsto dall'art. 370 cod. proc. civ.; né come memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., la quale postula la presentazione del controricorso; né come atto utile per partecipare all'udienza di discussione, essendo a tal fine necessario, quando manchi la presentazione di controricorso il conferimento di apposita procura speciale, nelle forme di cui al secondo comma dell'art. 83 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)