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Sez. 3, Sentenza n. 89 del 12/01/2000 Cc. (dep. 05/04/2000) Rv. 216214 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Cose pertinenti al reato - Nozione - Fattispecie: immobile in cui si svolge gioco d'azzardo.
Stato
decisa il 2000-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216214-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

Ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo di un immobile nel quale è stato commesso un reato deve esistere una relazione specifica e stabile tra l'immobile stesso e l'illecito che testimoni l'esistenza di un rapporto strutturale e strumentale del bene oggetto del sequestro con l'attività criminosa, sicché il bene stesso deve trovarsi in necessaria correlazione con la commissione del reato, mentre non è sufficiente che esso sia stato in qualche modo utilizzato per porre in essere il fatto illecito. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che il sequestro di un immobile in cui sia stato praticato il gioco di azzardo è legittimo allorché l'immobile appaia, per la sua stessa struttura, destinato all'esercizio del gioco e dotato di un'organizzazione degli ambienti finalizzata all'attività illecita).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)