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Sez. 5, Sentenza n. 1671 del 18/03/1998 Cc. (dep. 09/06/1998) Rv. 210928 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Cose pertinenti al reato - Nozione - Ampiezza - criteri - Valutazione di merito - Insindacabilità in Cassazione.
Stato
decisa il 1998-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210928-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO

In tema di sequestro preventivo, la nozione di cose pertinenti al reato, è più ampia di quella di corpo di reato definita dall'art.254 comma 2 cod. proc. pen., in quanto non solo include in sè i beni costituenti corpo di reato ma abbraccia anche tutte le cose legate anche indirettamente alla fattispecie criminosa. Ciò comporta che, in astratto, ogni bene può essere pertinente a reato, salvo verificarne in concreto il legame con quest'ultimo. Nulla esclude, quindi, che i locali in cui vengono svolte attività criminose (nella specie: attività di intermediazione finanziaria senza abilitazione) possano ritenersi pertinenti a reato. Tuttavia, la pertinenza della cosa al reato va collegata - al fine di evitare una indiscriminata compressione del diritto di proprietà e di uso del bene - alla finalità di impedire che la disponibilità della cosa stessa da parte dell' indagato comporti il pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato. Si tratta comunque di una valutazione di merito che, se congruamente motivata in riferimento alla specifica stabile strumentalità della cosa sottoposta a sequestro all'attività illecita ed alla possibilità che quest'ultima venga reiterata, si sottrae al sindacato di legittimità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)