Sez. U, Ordinanza n. 22887 del 07/12/2004 (Rv. 580241 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI | Decisioni della Corte di conti - Sindacato della Corte di cassazione - Limiti - Ordinanza di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale, prospettata dalla parte, degli artt. 42 e 362 cod. proc. civ. - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI
Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti, alla stregua dell'art. 111 Cost., è circoscritto ai limiti esterni della giurisdizione contabile, escluse quindi le modalità con le quali essa viene esercitata, cui attengono eventuali errori "in iudicando" o "in procedendo". Ciò comporta, anzitutto, che avverso l'ordinanza di una sezione giurisdizionale della Corte dei Conti che abbia sospeso, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., un processo per responsabilità amministrativa non è ammissibile il regolamento di competenza, configurandosi il potere di sospendere il giudizio quale norma sul procedimento, come tale non sindacabile; e comporta altresì l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale, prospettata dal ricorrente, che investa gli artt. 42 e 362, primo comma, cod. proc. civ., in riferimento agli artt.3, 24 e 111 Cost., dovendo essere fatta valere ogni censura di carattere sostanziale e/o procedurale, anche sotto il profilo della costituzionalità, nel giudizio di appartenenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)