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Sez. U, Sentenza n. 23830 del 19/11/2007 (Rv. 600383 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Nuova disciplina dettata dal d.lgs n. 109 del 2006 - Applicabilità retroattiva in caso di "favor rei" - Limiti - Individuazione della norma più favorevole - Attribuzione di assegno alimentare a magistrato sospeso dalle funzioni e dallo stipendio - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600383-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, dal combinato disposto dei commi primo e secondo dell'art. 32 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, introdotto dall'art. 1, comma 3, lett. q), della legge n. 269 del 2006, deriva che se il procedimento disciplinare nei confronti del magistrato sia stato promosso dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina (verificatasi il 19 giugno 2006), ma per fatti commessi precedentemente, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti in tema di procedimento disciplinare, contenute nel r.d.lgs. n. 511 del 1946, se più favorevoli. La valutazione di quale sia la disposizione più favorevole richiede un raffronto nella loro integralità delle norme da applicare e, quindi, la individuazione, non in astratto ma in concreto ed in rapporto alla specificità dei fatti attribuiti al soggetto cui la normativa deve applicarsi, di quella tra le norme che determini il trattamento migliore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del Cons. Sup. Magistratura che, dovendo applicare la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio a magistrato colpito da ordinanza cautelare della custodia in carcere e l'attribuzione dell'assegno alimentare, aveva ritenuto più favorevole la fattispecie di cui all'art. 21 d.lgs n. 109 del 2006 che sancisce una misura legale fissa dell' assegno alimentare pari ad un terzo dello stipendio, piuttosto che l'ipotesi di cui all'art. 31 del r.d. n. 511 del 1946 che prevedeva la possibilità per il Cons. Sup. Magistratura di concedere l'assegno alimentare determinabile in misura discrezionale non eccedente, però, i due terzi dello stipendio, senza indicazione di una percentuale minima).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 21, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32 bis, Legge 24/10/2006 num. 269 CORTE COST., Regio Decr. 31/05/1946 num. 511 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)