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Sez. 1, Sentenza n. 1475 del 07/05/1999 Cc. (dep. 02/06/1999) Rv. 213505 - 01

FASCISMO - IN GENERE | Ricostituzione del disciolto partito fascista - Modalità di attuazione - Propaganda razziale - Incitamento alla discriminazione per motivi razziali - Elementi comuni e differenziali.
Stato
decisa il 1999-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213505-01

FASCISMO - IN GENERE

Tra la condotta di "propaganda razziale" indicata nell'art. 1 della legge n. 645 del 1952 come modalità di attuazione delle finalità antidemocratiche del disciolto partito fascista e quella di "incitamento alla discriminazione per motivi razziali" di cui all'art. 1, comma terzo, del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito nella legge n. 205 del 1993 non v'è diversità di oggetto giuridico, entrambe giustificando l'intervento penale al fine di scongiurare il ricorso collettivo a pratiche di natura discriminatoria sul piano razziale, ma vi è diversità nel contenuto istigatorio, perché mentre la propaganda identifica in sè un'azione volta a diffondere un'idea e a fare proseliti, l'incitamento fa nascere e alimentare lo stimolo che spinge all'azione di discriminazione e, quindi, realizza un fatto ontologicamente più grave.

Riferimenti normativi: Legge 20/06/1952 num. 645 art. 1, Legge 20/06/1952 num. 645 art. 2, Decreto Legge 26/04/1993 num. 122 art. 1 com. 3, Legge 25/06/1993 num. 205

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)