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Sez. L, Sentenza n. 6706 del 14/11/1986 (Rv. 448854 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448854-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

L'interpretazione di un contratto collettivo di diritto comune compiuta dal giudice del merito è incensurabile in Sede di legittimità, se condotta nel rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale e sostenuta da adeguata e logica motivazione. (nella specie la S.C. ha ritenuto incensurabile il convincimento dell'impugnata sentenza secondo cui il pagamento di una somma pari a quattro mensilità di retribuzione ai sensi dell'art. 40 C.C.n.L. 29 maggio 1973 per i dipendenti dell'ENEL avesse natura di autonomo e distinto elemento aggiuntivo rispetto all'indennità di fine rapporto e che quindi non fosse computabile ai fini della comparazione tra quanto complessivamente liquidato al lavoratore e quanto ad esso spettante calcolando ai fini dell'indennità di anzianità la cosiddetta trasferta forfettizzata, mentre ha cassato la pronuncia suddetta per non aver tenuto conto dello scatto anticipato di anzianità computabile nella disciplina convenzionale del trattamento di fine rapporto, ma non già in quella legale). (V 5731/85, mass n 442919; (V 8455/82, mass n 424089).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 29/05/1973 num. 40, Contr. Coll. 29/05/1973 num. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)