Sez. 5, Sentenza n. 3965 del 19/03/2002 (Rv. 553147 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Dichiarazione integrativa ex D.L. n. 429 del 1982 per la definizione delle pendenze I.V.A.- Natura di dichiarazione sostitutiva o integrativa di quella ordinaria - Regime giuridico applicabile - Termine per procedere alla rettifica delle dichiarazioni - Decennale ex art. 2946 cod. civ. - Esclusione - Quadriennale ex art. 57, comma primo, d.P.R. n. 633 del 1972 - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono tributario ai sensi del D.L. n. 429 del 1982, convertito nella legge n. 516 del 1982, le dichiarazioni presentate per avvalersi dei meccanismi agevolati di definizione delle pendenze tributarie riguardanti l'I.V.A. costituiscono dichiarazioni sostitutive di quelle annuali, a suo tempo non presentate, o integrative di quelle presentate con esposizione di dati da correggere. Di conseguenza, esse soggiacciono alla disciplina delle dichiarazioni ordinarie, e quindi anche alle disposizioni contenute negli artt. 54, comma primo, e 57, comma primo, del d.P.R. n. 633 del 1972, che obbligano l'amministrazione finanziaria a procedere alla eventuale rettifica con avviso da notificare al contribuente entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione, e non al termine prescrizionale di cui all'art. 2946 cod. civ..
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)