diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 718 del 15/01/2019 (Rv. 652155 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Dichiarazione dei redditi - Dichiarazione sostitutiva o integrativa - Termini.
Stato
decisa il 2019-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652155-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE

In tema di dichiarazione dei redditi, la dichiarazione sostitutiva (di quella annuale a suo tempo non presentata) ed integrativa (di quella presentata con esposizione di dati da correggere), soggiacendo alle disposizioni degli artt. 54, comma 1, e 57, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 ed ai relativi termini di rettifica, possono essere presentate non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, se dirette ad evitare un danno per la P.A., mentre se intese ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontrano il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 1, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)