Sez. 5, Sentenza n. 6256 del 18/04/2003 (Rv. 562293 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Imposta liquidata in base alla dichiarazione - Iscrizione a ruolo - Decadenza - Termine - Fondamento - Tributi riscossi a mezzo ruolo - Regole comuni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
Nel quadro della nuova disciplina della riscossione dei tributi introdotta dal d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, il disposto dell'art. 17, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (secondo cui le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli uffici debbono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'Intendente di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo), si applica anche alle imposte diverse da quelle sul reddito e, quindi, anche in materia di IVA. Del pari, l'imposta sul valore aggiunto liquidata sulla base della dichiarazione del contribuente - e quindi liquida ed esigibile -, equivalendo il titolo derivante dalla dichiarazione all'accertamento definitivo, va iscritta in ruoli formati e consegnati all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il termine di quattro anni, ai sensi dell'art. 17, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, e dell'art. 57, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - corrispondente, in materia di IVA, all'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dettato in tema di imposte dirette -, senza che possa, in presenza di una normativa così armonizzata e collegata ai fini della riscossione, invocarsi il diverso termine prescrizionale di cui all'art. 2946 cod. civ.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)