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Sez. L, Sentenza n. 4435 del 04/03/2004 (Rv. 570794 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE | Festività infrasettimanali - 15 agosto - Diritto soggettivo del lavoratore all'astensione dal lavoro - Configurabilità - Svolgimento di attività lavorativa sulla base di norma collettiva - Eccezione rispetto alla regola legale di astensione dal lavoro - Presupposto - Sussistenza di esigenze aziendali - Onere probatorio relativo - Incidenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570794-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE

Premesso che, di regola, al lavoratore è riconosciuto il diritto soggettivo di astenersi dal lavoro in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose, e che la giornata del 15 agosto, celebrativa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, è considerata festiva ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, allorquando la contrattazione collettiva applicabile preveda, come eccezione alla regola legale, che l'attività lavorativa possa essere svolta anche nei giorni festivi, subordinando la fruizione della festività alle esigenze aziendali, la sussistenza di tali esigenze costituisce il presupposto per l'applicazione del regime di eccezione (contrattuale) in luogo della regola (legale), sicché il datore di lavoro, che invochi l'applicazione della norma contrattuale, deve provare la sussistenza del presupposto di fatto, e cioè delle esigenze aziendali. (Nella specie, la sentenza impugnata, cassata dalla S.C., aveva ritenuto, in relazione all'attività di un pubblico esercizio, che fosse onere del lavoratore, al quale era stata contestata l'assenza ingiustificata nella giornata del 15 agosto, provare che in tale giornata non fosse prevista la sua presenza in servizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 28/12/1985 num. 792 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)