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Sez. 1, Sentenza n. 17998 del 06/08/2009 (Rv. 609905 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Stato di insolvenza - Presunzione di conoscenza ex art. 67, primo comma, legge fall. - Prova contraria - Oggetto - Assenza di circostanze evidenzianti l'insolvenza - Insufficienza - Positiva dimostrazione di fatti idonei a far ritenere, secondo criteri di ordinaria diligenza, una situazione di normalità nell'esercizio dell'impresa - Riferibilità temporale al momento dell'atto revocando - Necessità.
Stato
decisa il 2009-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609905-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di revocatoria fallimentare, al fine di vincere la presunzione di conoscenza dello stato d'insolvenza, posta dall'art.67, primo comma, n.1 legge fall. (nel testo "ratione temporis" vigente), grava sul convenuto l'onere della prova contraria, la quale non ha contenuto meramente negativo, e non può quindi essere assolta con la sola dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato d'insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistessero circostanze tali da fare ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa. Ne consegue che, ai fini della prova positiva della "inscientia decoctionis", la mancanza di protesti cambiari e di procedure esecutive immobiliari a carico della società fallita può in concreto non assurgere a decisiva rilevanza, pur trattandosi di indizi rivelatori di insolvenza, nè la medesima prova può derivare dall'allegazione di una circostanza (come i dati contabili dei bilanci della debitrice) appresa dalla parte convenuta solo dopo la conclusione dell'atto (nella specie, una compravendita immobiliare con prezzo notevolmente sproporzionato rispetto al valore del bene) e comunque non tale da consentire all'uomo medio di rendersi conto della esistenza di una situazione di insolvenza dell'altro contraente.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)