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Sez. 2, Sentenza n. 8633 del 23/11/1987 (Rv. 456103 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - COLLAZIONE DI IMMOBILI - IMPUTAZIONE - EQUIVALENTE PECUNIARIO DEL BENE - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA CONSISTENZA AL TEMPO DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE.*
Stato
decisa il 1987-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456103-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - COLLAZIONE DI IMMOBILI - IMPUTAZIONE - EQUIVALENTE PECUNIARIO DEL BENE - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA CONSISTENZA AL TEMPO DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE.*

In tema di divisione ereditaria, e nel caso di collazione di immobile per imputazione, l'equivalente pecuniario del valore del bene deve essere determinato con riferimento alla sua consistenza al tempo dell'apertura della successione, (art. 747 cod. civ.), e, pertanto, a prescindere da attitudini edificatorie che siano intervenute solo in epoca successiva. (V 1533/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 737, Cod. Civ. art. 747 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)