Sez. 2, Sentenza n. 1159 del 01/02/1995 (Rv. 490187 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - COLLAZIONE D'IMMOBILI - IMPUTAZIONE | Equivalente pecuniario del valore del bene - Determinazione - Riferimento al tempo di apertura della successione.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - COLLAZIONE D'IMMOBILI - IMPUTAZIONE
In tema di divisione ereditaria e nel caso di collazione di immobile per imputazione l'equivalente pecuniario del valore del bene deve essere determinato con riferimento alla sua consistenza al tempo dell'apertura della successione (art. 747 cod. civ.), a prescindere da ogni mutamento dipendente dalla diminuzione del potere di acquisto della moneta o da altro evento intervenuto in epoca successiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 747 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)