Sez. 2, Sentenza n. 14553 del 30/07/2004 (Rv. 575113 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - COLLAZIONE D'IMMOBILI - IMPUTAZIONE | Equivalente pecuniario del valore del bene oggetto della collazione - Determinazione - Riferimento al tempo di apertura della successione - Necessità - Valore del bene al tempo della divisione - Rilevanza - Esclusione.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - COLLAZIONE D'IMMOBILI - IMPUTAZIONE
In tema di divisione ereditaria, nel caso di collazione di immobile per imputazione, l'equivalente pecuniario del valore del bene deve essere determinato con riferimento alla sua consistenza al tempo dell'apertura della successione e non anche a quello della divisione (art.747 cod.civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 747 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)