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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 203 del 1988

Decisione
decisa il 1988-02-10, depositata il 1988-02-18
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:203
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 10435

  • Registro (imposta di)
  • Oggetto
  • A) atto nullo o annullabile
  • Pagamento del tributo
  • Obbligo
  • Sussistenza
  • B) atti dell'autorità giudiziaria
  • Base imponibile
  • Determinazione
  • Criteri
  • Manifesta inammissibilità della questione.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, artt. 36, 41, ultimo comma.
  • Cost., artt. 3, 53.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza - non essendo comunque oggettivamente influente ai fini del giudizio a quo - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 36 e 41, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, denunziati - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - nella parte in cui stabiliscono, il primo che la nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta, salvo la restituzione dell'imposta pagata, nella parte eccedente la misura fissa, nel caso ivi previsto ed il secondo che, anche fra gli atti dell'Autorità giudiziaria, la base imponibile è correlata dall'applicazione, in via generale, dei criteri di stima diretta dei beni oggetto di contrattazione.

Norme impugnate

  • art. 36 d.P.R. 26 novembre 1972, n. 634
  • art. 41 d.P.R. 26 novembre 1972, n. 634

Massima n. 10436

  • Registro (imposta di)
  • Oggetto
  • Provvedimento giudiziario suscettibile di gravame
  • Pagamento del tributo
  • Obbligo
  • Sussistenza per tutti i gradi del giudizio
  • Manifesta infondatezza della questione.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 35.
  • Cost., artt. 3, 53.
Leggi la massima
Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - nella parte in cui stabilisce che il tributo del registro applicato sul provvedimento giudiziario, anche se ancora impugnabile, permane per tutti i gradi del giudizio, salvo conguaglio o rimborso in base a sentenza definitiva. Infatti, con precedente sentenza, è stato escluso il contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 11 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, il quale già imponeva la tassazione di un atto soggetto a registrazione, anche se costituito da sentenze suscettibili di gravame. - cfr. S. n. 198/1976.

Norme impugnate

  • art. 35 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 35, 36 e 41, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 "disciplina dell'imposta di registro" promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, iscritta al n. 218 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
punto 1
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Roma, con ordinanza del 14 maggio 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, 36 e 41, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione - nella parte in cui si stabilisce: a) che il tributo del registro applicato sul provvedimento giudiziario, anche se ancora impugnabile, permane per tutti i gradi del giudizio, salvo conguaglio o rimborso in base a sentenza definitiva (art. 35); b) che la nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta, salvo la restituzione dell'imposta pagata, nella parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato per causa non imputabile alle parti, con sentenza emessa in contraddittorio anche con l'Amministrazione finanziaria e passata in giudicato (art. 36); c) che, anche fra gli atti dell'Autorità giudiziaria la base imponibile è correlata all'applicazione, in via generale, dei criteri di stima diretta dei beni oggetto di contrattazione (art. 41, ultimo comma); che, secondo il giudice a quo, le disposizioni denunziate, assoggettando al pagamento di un tributo un reddito non ancora acquisito definitivamente al patrimonio del singolo contribuente si pongono in contrasto con l'art. 53 Cost. che considera la capacità contributiva come presupposto di ogni imposizione fiscale; che, ad avviso del giudice remittente le medesime disposizioni censurate contrastano altresì con l'art. 3 Cost. ponendo sullo stesso piano contributivo sia coloro che hanno, per effetto di una contrattazione, conseguito immediatamente un reddito, sia coloro che, per conseguire tale reddito, devono attendere il passaggio in giudicato di una sentenza di per sé non ancora produttiva di alcun reddito; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile per quanto concerne gli artt. 36 e 41 ed infondata per quanto riguarda l'art. 35;
punto 2
Considerato che l'ordinanza, nella parte avente ad oggetto gli artt. 36 e 41 appare del tutto priva di motivazione e che, comunque, la questione non è oggettivamente influente ai fini del giudizio a quo, non essendo in discussione in quel giudizio né l'irrilevanza della invalidità di un atto negoziale né i criteri per la determinazione della base imponibile degli atti dell'Autorità giudiziaria; che la questione concernente l'art. 35 - che nella parte censurata è riprodotto testualmente dall'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - è stata già risolta da questa Corte con sentenza del 28 luglio 1976, n. 198 che - richiamandosi ad una sua precedente pronunzia (sent. n. 200 del 1972) - ha escluso il contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. dell'art. 11 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, il quale già imponeva la tassazione di un atto soggetto a registrazione anche se costituito da sentenze suscettibili di gravame; che per le suesposte ragioni la prima questione va dichiarata manifestamente inammissibile e la seconda manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 36 e 41, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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