Sez. 3, Sentenza n. 959 del 28/03/1966 Ud. (dep. 15/07/1966) Rv. 102120 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - NOZIONE - FATTISPECIE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Per l'applicabilita dell'attenuante di cui all'art 62 n 1 cod pen, non basta che il movente dell'Azione si presti genericamente a una valutazione etica positiva, ma occorre che corrisponda a finalita e principi approvati dalla coscienza collettiva, per la particolare intensita del loro contenuto morale e sociale, e si distingua dagli stimoli comuni che, in via generale, possono determinare le azioni criminose. Tale situazione non puo ravvisarsi nell'Azione di colui che compie un fatto illecito per alleviare le disagiate condizioni economiche proprie o di congiunti, poiche non e, nella comune coscienza etica, meritevole di particolare apprezzamento l'atto di chi ricorra al delitto per il fine suddetto.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)