Sez. 3, Sentenza n. 316 del 20/02/1967 Ud. (dep. 29/04/1967) Rv. 104043 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - FINE DI ALLEVIARE IL DISAGIO ECONOMICO DELL'AGENTE O DEI SUOI CONGIUNTI - ESCLUSIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - FINE DI ALLEVIARE IL DISAGIO ECONOMICO DELL'AGENTE O DEI SUOI CONGIUNTI - ESCLUSIONE.*
Non ricorre l'attenuante prevista dall'art 62 n 1 cod pen quando il movente del fatto, pur prestandosi ad una generica valutazione positiva sul piano della comune coscienza etica e della solidarieta sociale, non si presenti con carattere di particolare intensita, e non si differenzi in conseguenza dai motivi che normalmente possono indurre il soggetto a delinquere. Non sussiste la situazione considerata dalla norma nell'Azione di colui che commette un fatto illecito allo scopo di alleviare le condizioni economiche disagiate, proprie o di congiunti, perche tale scopo non costituisce un motivo di eccezione, quale quello richiesto dalla legge, ma rappresenta uno dei naturali moventi che comunemente possono indurre a commettere un reato. (fattispecie in tema di sfruttamento dell'altrui prostituzione). (prima parte, Conf 102120, anno 1966' V 100353, 100628, anno 1966 seconda parte Conf 103790, anno 1967' 102120, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)