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Sez. 2, Sentenza n. 4186 del 12/11/1976 (Rv. 382862 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE AL PARERE DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382862-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE AL PARERE DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - CONDIZIONI.*

Il giudice del merito ha il dovere di motivare la propria adesione al parere espresso dal consulente tecnico solo quando all'opera di quest'ultimo la parte abbia mosso critiche serie, specifiche e circostanziate. (V 26/66, mass n 320062).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 196

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)