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Sez. 2, Sentenza n. 26 del 03/01/1966 (Rv. 320062 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA.*
Stato
decisa il 1966-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320062-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA.*

Il giudice e tenuto a prendere in esame le censure mosse dalle parti alla consulenza tecnica di ufficio, allorche le stesse siano particolareggiate e circostanziate e tali da dar luogo ad un giudizio diverso da quello espresso dal consulente. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)