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Sez. 1, Sentenza n. 1448 del 11/05/1968 (Rv. 333100 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI- INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSA INSCINDIBILE - MANCATA FISSAZIONE DEL TERMINE - NULLITA - INSUSSISTENZA- CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1968-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333100-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI- INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSA INSCINDIBILE - MANCATA FISSAZIONE DEL TERMINE - NULLITA - INSUSSISTENZA- CONSEGUENZE.*

L'art. 331 cod. proc.civ. non prescrive, per la citazione di integrazione in cause inscindibili, l'osservanza del termine di comparizione, ma lascia libero il giudice di assegnare un termine adeguato. Quando il giudice non abbia fissato il termine per la notificazione dell'atto di integrazione, non sussiste nullita qualora non sia rispettato il termine di cui all'art. 163 bis cod. proc.civ., ma il giudice dovra valutare discrezionalmente se il termine in effetti concesso non sia stato troppo breve. (Conf. 487 e 136-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)