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Sez. L, Sentenza n. 9831 del 03/10/1998 (Rv. 519397 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Superamento del relativo periodo - Recesso del datore di lavoro - Mancata tempestività - Legittimità - Persistenza - Limiti.
Stato
decisa il 1998-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519397-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO

Nell'ipotesi di licenziamento per superamento del periodo di comporto da parte del lavoratore ammalato, difettando i criteri dell'urgenza che si impongono nella ricorrenza della giusta causa, la valutazione del tempo decorso fra la data di detto superamento e quella del licenziamento, al fine di stabilire se la durata di esso sia tale da risultare oggettivamente incompatibile con la volontà di porre fine al rapporto, va condotta con criteri di minor rigore, apprezzando l'intero contesto delle circostanze all'uopo significative, in modo tale che risultino contemperate le esigenze del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale e quella del datore di lavoro di accertare e valutare la gravità di tale comportamento, soprattutto con riferimento alla sua compatibilità o meno con la continuazione del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)