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Sez. L, Sentenza n. 7047 del 08/05/2003 (Rv. 562791 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Superamento del periodo di comporto - Recesso del datore di lavoro - Tempestività - Valutazione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562791-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO

Nell'ipotesi di licenziamento del lavoratore per superamento del periodo di comporto, non è inoperante il criterio della tempestività del recesso, ma, difettando gli estremi dell'urgenza che si impongono nell'ipotesi di giusta causa, la valutazione del tempo decorso fra la data di detto superamento e quella del licenziamento - al fine di stabilire se la durata di esso sia tale da risultare oggettivamente incompatibile con la volontà di porre fine al rapporto - va condotta con criteri di minor rigore, apprezzando l'intero contesto delle circostanze all'uopo significative, in modo tale che risultino contemperate le esigenze del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale e quella del datore di lavoro di accertare e valutare la gravità di tale comportamento, soprattutto con riferimento alla sua compatibilità o meno con la continuazione del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che il comportamento del datore di lavoro fosse interpretabile quale rinunzia a far valere il potere di recesso, rilevando come non vi fosse stata, da parte del datore di lavoro, alcuna effettiva accettazione della prestazione lavorativa resa per tempi brevissimi dal lavoratore dopo il superamento del comporto, ed ha ritenuto che la richiesta, dopo il decorso del periodo di comporto, di accertamenti sullo stato di salute del lavoratore fosse funzionale alla soddisfazione di vari interessi - primo fra i quali quello di accertare la veridicità dello stato di malattia per poter adottare in caso negativo i provvedimenti opportuni - e non avesse alcun univoco valore di rinunzia alla facoltà di recedere).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)