Sez. 1, Sentenza n. 567 del 19/01/1995 (Rv. 489751 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - INCENDIO | Scoppio di una bombola di gas - Presunzione di responsabilità a carico del produttore-distributore - Presunzione di responsabilità a carico dell'utente quale custode - Concorrenza delle due presunzioni - Configurabilità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - INCENDIO
Con riguardo al danno provocato dallo scoppio di una bombola di gas, nell'ipotesi in cui non si fornisca la prova della causa dello scoppio, possono operare cumulativamente la presunzione di responsabilità a carico del produttore-distributore, quale esercente attività pericolosa, e quella a carico dell'utente, quale custode, riferendosi a due comportamenti od omissioni differenti ed essendo la prima prospettabile anche quando la bombola sia passata, a seguito della consegna, nella disponibilità dell'utente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)