Sez. 3, Sentenza n. 5484 del 04/06/1998 (Rv. 516069 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Produzione e distribuzione di bombole di gas - Concorrenza con la presunzione di responsabilità dell'utente quale custode (art. 2051 cod. civ.) - Configurabilità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE
In caso di danno provocato dallo scoppio di una bombola di gas e nell'ipotesi in cui non si fornisca la prova della causa dello scoppio, possono operare cumulativamente la presunzione di responsabilità a carico del produttore - distributore, quale esercente attività pericolose (art. 2050 cod. civ.), e quella a carico dell'utente, quale custode (art. 2051 cod. civ.), riferendosi a due comportamenti od omissioni differenti ed essendo la prima prospettabile anche quando la bombola sia passata, a seguito della consegna, nella disponibilità dell'utente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)