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Sez. 5, Sentenza n. 765 del 17/04/1970 Ud. (dep. 31/10/1970) Rv. 115642 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO -OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IMPUGNAZIONE - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE - OMESSA COMUNICAZIONE AL GIUDICE DELLA OPPOSIZIONE - PROVA DELLA IMPOSSIBILITA DELLA COMUNICAZIONE AL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1970-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115642-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO -OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IMPUGNAZIONE - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE - OMESSA COMUNICAZIONE AL GIUDICE DELLA OPPOSIZIONE - PROVA DELLA IMPOSSIBILITA DELLA COMUNICAZIONE AL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - NECESSITA.*

Ammesso che la mancata comparizione dell'opponente sia stata causata da forza maggiore o caso fortuito, cio non e sufficiente a rendere irregolare la Costituzione del rapporto processuale se con l'impugnazione non si dimostri, oltre alla ragione dell'impedimento, di non essere in colpa sia pure lieve nel non averla portata tempestivamente all'esame del giudice dell'opposizione. (V 113719, anno 1970).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)