Sez. 1, Sentenza n. 7752 del 16/11/2011 Cc. (dep. 28/02/2012) Rv. 252412 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE | Adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno - Pronuncia espressa nella sentenza di condanna in ordine alle obbligazioni civili - Necessità - Esclusione.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE
In tema di riabilitazione, l'attivarsi del condannato al fine dell'eliminazione, per quanto possibile, di tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa ha valore dimostrativo della sua emenda e costituisce condizione imprescindibile per l'ottenimento del beneficio, anche nel caso in cui nel processo penale non vi sia stata pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)