diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2687 del 22/10/1973 (Rv. 366185 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366185-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - CONDIZIONI.*

Il potere discrezionale conferito al giudice del merito dall'art 1226 cod civ, di liquidare equitativamente il danno, puo essere esercitata anche in relazione a perdite o mancati guadagni gia verificatisi in passato; ed e sufficiente che sussista una impossibilita relativa o una somma difficolta di una prova completa e specifica, da valutarsi, l'una o l'altra, con riguardo alle particolarita del caso ed all'attivita probatoria svolta. (V 996/72, mass n 357310; 687/72, mass n 356786).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)