diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5306 del 05/03/2009 (Rv. 607562 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Trattamento economico dirigenziale ex art. 24 del d.lgs. n. 29 del 1993 - Omnicomprensività del trattamento - Sussistenza - Art. 16 della legge n. 448 del 2001 - Incidenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607562-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

In tema di rapporti di pubblico impiego privatizzato, il principio di omnicomprensività del trattamento economico dirigenziale previsto dall'art. 24 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (attualmente, art. 24 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), per cui esso remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti in ragione dell'ufficio ricoperto dall'Amministrazione presso la quale il dirigente presta servizio o su designazione della stessa, non è derogato dall'art. 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che riguarda i compensi provenienti da terzi corrisposti direttamente in favore dell'Amministrazione. (Fattispecie relativa all'attività di presidente di nucleo di valutazione assegnata ad un dirigente del Ministero dell'istruzione).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 31/08/1999, Contr. Coll. 05/04/2001, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 24, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 25 bis, Decreto Legisl. 06/03/1998 num. 590 art. 1, Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 24 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/12/2001 num. 448 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)