Sez. 6, Sentenza n. 20109 del 24/01/2013 Cc. (dep. 09/05/2013) Rv. 256562 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Persona madre di prole di età superiore a tre anni - Condizione ostativa - Esclusione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
In tema di estradizione per l'estero, sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda, ferme le valutazioni dell'autorità politica, quando la persona richiesta sia madre di prole di età superiore a tre anni con lei convivente. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione proposta dalla Repubblica del Montenegro).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. S CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)