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Sez. 6, Sentenza n. 20109 del 24/01/2013 Cc. (dep. 09/05/2013) Rv. 256562 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Persona madre di prole di età superiore a tre anni - Condizione ostativa - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256562-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione per l'estero, sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda, ferme le valutazioni dell'autorità politica, quando la persona richiesta sia madre di prole di età superiore a tre anni con lei convivente. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione proposta dalla Repubblica del Montenegro).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. S CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)